Parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che fissa le regole tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, come modalità di trattazione della causa, alternativa a quella unicamente scritta, durante l’emergenza Covid19, nel periodo che va dal 30 maggio al 31 luglio 2020.
Il Garante auspica però che, cessata l’emergenza, Consiglio di Stato e Tar si dotino di una piattaforma gestita direttamente o comunque sotto il loro controllo.
Lo schema di decreto, mancando allo stato una disciplina tecnica specifica, stabilisce le modalità di collegamento, quelle di partecipazione dei difensori e dei magistrati, i tempi di discussione, le garanzie di sicurezza del sistema informativo, nonché lo svolgimento da remoto delle camere di consiglio dei magistrati. La celebrazione del processo in videoconferenza, prevista da un recente decreto legge in alternativa al contraddittorio cartolare, può essere chiesta dalle parti o disposta d’ufficio in qualsiasi udienza pubblica o camerale.
Il Garante ha ritenuto positivo, in particolare, il fatto che non sia consentita la registrazione delle udienze. Questo dovrebbe impedire infatti al provider, che offre il servizio di videoconferenza, di acquisire alcun dato personale al di fuori dei “metadati” necessari per il collegamento video da remoto (identificativi per l’autenticazione coincidenti con gli indirizzi email, indirizzi Ip delle postazioni, data e ora della connessione). Il ricorso alla videoconferenza, inoltre, sarebbe limitato alle sole udienze con presenza dei difensori essendo invece le camere di consiglio decisorie svolte di norma in “audioconferenza”.
L’Autorità, pur prendendo atto delle soluzioni prospettate per fronteggiare l’attuale emergenza, auspica tuttavia che, una volta che questa sia cessata, si adotti una piattaforma interna, gestita dagli organi di Giustizia amministrativa o sotto il loro stretto controllo. La disponibilità di software open source del tutto comparabili per affidabilità e accuratezza ai migliori prodotti industriali, offre il vantaggio di prestarsi a “implementazioni” direttamente su datacenter e reti della Giustizia amministrativa, o comunque su infrastrutture gestite collettivamente da o con altre Pa. Tale soluzione eviterebbe in radice i rischi di flussi transfrontalieri interni o esterni all’Unione europea legati a soluzioni “cloud” di aziende extra-europee. Il parere richiama inoltre l’attenzione del Consiglio di Stato sull’esigenza di adottare ogni opportuna iniziativa volta alla formazione del personale sull’uso dei sistemi, anche per evitare inconvenienti, quali, ad esempio, l’ascolto delle udienze e delle camere di consiglio da parte di soggetti non autorizzati a partecipare.
L’Autorità, infine, ha rappresentato l’esigenza di interpretare la disciplina della pubblicazione on line delle “copie di studio” dei provvedimenti giurisdizionali alla luce della giurisprudenza della Cassazione e del Regolamento europeo, così includendo tra i casi di anonimizzazione obbligatoria anche quelli relativi ai dati sulla salute, genetici e biometrici.