La sentenza in rassegna, depositata dai giudici della terza sezione del Consiglio di Stato lo scorso 15/1/2024, verte sui presupposti che devono sussistere affinchè sia legittimo il trasferimento di una sede farmaceutica.
I soggetti, titolari di farmacia – in quanto titolari di un’azienda –, secondo i giudici di Palazzo Spada, sono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore. Tale libertà non è, tuttavia, illimitata. Devono essere, infatti, rispettate talune specifiche prescrizioni, affinché possono essere trasferiti i locali di una farmacia e precisamente: i. i nuovi locali devono essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo comune; ii. deve essere rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine. A tali prescrizioni si aggiunge, poi, un’ulteriore condizione generale, che implica una valutazione discrezionale da parte della P.A.: l’Autorità competente può, infatti, negare l’autorizzazione al trasferimento quando ritenga che non vengano soddisfatte “le esigenze degli abitanti della zona “.
Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, concludo i giudici amministrativi di secondo grado, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui tale scelta è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, e deve in ogni caso rispettare la pianta organica non potendo alterarla sulla base della normativa sul trasferimento di sedi farmaceutiche da altro comune limitrofo.