Il procedimento scandito dall’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), ha ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto stesso, configurando pertanto un procedimento “unico” che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo. Il P.A.U.R. peraltro non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti, emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che mantengono la loro autonomia formale, bensì li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. (1)
E’ quanto affermato in termini di principio dal Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 1071 del 10 febbraio 2025, n. 1071, specificando oltre come la circostanza che sia conclusa la conferenza di servizi ex art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), con il rilascio della V.I.A., non comporta il rilascio del P.A.U.R. Infatti affinché la conferenza di servizi possa valere come provvedimento autorizzatorio unico regionale, deve concludersi con una determinazione motivata che deve recare in allegato non solo la relazione finale della conferenza di servizi e il provvedimento di V.I.A. ma anche le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Pertanto, ove nelle more del rilascio del P.A.U.R., comprensivo dell’A.I.A., sia intervenuta una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area interessata dall’intervento, devono applicarsi le misure di salvaguardia di cui all’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), con conseguente immodificabilità dell’area oggetto di protezione, ai sensi dell’art. 146, comma 1 del citato decreto legislativo. Pertanto, a decorrere dalla data di adozione della proposta, e fino all’emanazione dell’eventuale decreto, l’amministrazione è obbligata a sospendere ogni determinazione in ordine ai progetti che risultino in contrasto con le relative previsioni, operando immediatamente il principio di “doppia conformità” strumentale, dovendo ogni intervento risultare conforme agli strumenti vigenti e alle previsioni medio tempore adottate. (2).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, nel confermare la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. V, 22 maggio 2024, n. 10356, ha pertanto acclarato la illegittimità dell’A.I.A. e del P.A.U.R. per avere omesso di considerare gli effetti della proposta di vincolo ambientale intervenuta nelle more sul progetto oggetto di approvazione.
Da ultimo, si legge sempre nelle note degli organi di giustizia amministrativa a corredo, che deve essere riconosciuta la legittimazione e l’interesse ad agire avverso gli atti autorizzatori di un impianto di trattamento di rifiuti anche al comune limitrofo, quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio, non essendo al riguardo necessaria la prova di una concreta pericolosità dell’impianto, stante la sufficienza della prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle vicinanze, e comunque non a distanza, dell’opera da realizzare. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241; 10 settembre 2021, n. 6245; 2 settembre 2021, n. 6195, Corte cost., 14 novembre 2018, n. 198.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 16 settembre 2011, n. 5193.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it