Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, con sentenza n. 03115/2026 (REG.PROV.COLL.), resa sul ricorso n. 00168/2026 (REG.RIC.), pubblicata il 18 maggio 2026, interviene in materia di ottemperanza a una precedente condanna risarcitoria da occupazione illegittima, affrontando il rapporto tra procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali e giudizio di esecuzione del giudicato.
Il principio di diritto affermato riguarda l’ambito applicativo dell’art. 243-bis, comma 4, del TUEL: la sospensione delle “procedure esecutive” promosse nei confronti dell’ente in riequilibrio finanziario non opera automaticamente quando il giudizio di ottemperanza non è volto all’esecuzione di una condanna pecuniaria già determinata, ma richiede invece un’attività di accertamento e liquidazione del danno sulla base di criteri fissati da una precedente sentenza.
In tale ipotesi, il giudizio conserva una natura “mista” cognitoria ed esecutiva, poiché il giudice è chiamato a definire il quantum debeatur in assenza di accordo tra le parti. Ne consegue che non può essere equiparato alle procedure esecutive in senso stretto, cui la norma del TUEL intende riferirsi, e pertanto non è suscettibile di sospensione automatica.
Il TAR ribadisce inoltre che le disposizioni limitative dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione devono essere interpretate restrittivamente, in quanto incidenti sul diritto del creditore all’effettività della tutela giurisdizionale.
Quanto agli strumenti di attuazione del giudicato, il Collegio conferma la legittimità della nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e riafferma che tale nomina non esaurisce la responsabilità dell’ente obbligato.
In materia di penalità di mora (astreintes), il Tribunale evidenzia l’ampio potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che può escludere la misura in presenza di ragioni ostative, tra cui le condizioni finanziarie dell’ente e la natura della pretesa azionata, specie quando non sia ancora configurabile un immediato soddisfacimento del credito.
La decisione dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all’obbligo restitutorio, per intervenuta riconsegna del bene, e accoglie il ricorso quanto alla residua domanda risarcitoria, confermando l’obbligo del Comune di provvedere alla liquidazione del danno secondo i criteri già fissati nella sentenza n. 1365/2016 del TAR Campania, Napoli, Sez. V.
P.Q.M., il TAR Campania, Sezione Quinta, sentenza n. 03115/2026 (REG.PROV.COLL.), ricorso n. 00168/2026 (REG.RIC.), pubblicata il 18/05/2026, dichiara cessata la materia del contendere quanto alla restituzione del bene e accoglie nei limiti indicati la domanda di ottemperanza relativa al risarcimento del danno, con compensazione parziale delle spese e condanna del Comune nei termini ivi stabiliti.