La Corte di Cassazione Sez. 2, con la sentenza n. 34389/2024 in tema di sanzioni amministrative, quanto agli obblighi di cui all’art. 157, comma 6, del codice della strada circa i luoghi nei quali è permessa la sosta, ha affermato che è onere della P.A. dare prova dell’adozione di provvedimenti amministrativi che individuano, nella zona interessata, un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, ovvero, in difetto di ciò, dell’adozione di provvedimenti atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, comma 8, prima parte, del codice della strada.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 8, Decreto Legisl.
30/04/1992 num. 285 art. 157 com. 6
Massime precedenti Vedi: N. 18575 del 2014 Rv. 632106-01, N. 5122 del 2011 Rv. 617175-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione