Sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29-3-2018 è stato pubblicato il decreto 21 marzo 2018 (del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Istruzione) recante “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.”
Il decreto prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del decreto ministeriale 16 luglio 2014).
Pertanto, ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, i due ministri considerano “la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio”.
Il decreto suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni (rispettivamente indicate nel citato DM del 1992 per le scuole e nel citato DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido) di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
“Per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto”, si legge all’articolo 1.
Art. 2 Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola
- Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorita’ programmatica:
– livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
– livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
– livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
- Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
Art. 3 Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
- Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
– livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
– livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
– livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto.
Art. 4 Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto 21 marzo 2018 pubblicato in Gazzetta
IL COMUNICATO DELL’ANCI. “Il decreto – commenta l’Associazione dei Comuni – prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014).
Alla luce di questa presa d’atto, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, i due ministri considerano “la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio”.
Viene così adottato il decreto che suddivide in tre livelli di priorità, le disposizioni (rispettivamente indicate nel citato DM del 1992 per le scuole e nel citato DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido) di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
Sullo schema di decreto erano state sentite le associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) che avevano richiesto sia una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, sia soprattutto l’inserimento di un ultimo articolo, il cui testo era il seguente: “In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”.
Purtroppo tali richieste sono state accolte in modo molto parziale e, soprattutto, non è stato accolto l’articolo conclusivo di cui si chiedeva l’inserimento.
Il testo definitivo del decreto contiene, in ogni caso, la definizione di “indicazioni programmatiche prioritarie” che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.”