Con la sentenza 5781/2918 la sez. II quater del Tribunale amministrativo per il Lazio ha sancito l’inconfigurabilità di un obbligo, a carico del comune di aderire alla convenzione Consip per assicurare il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica.
La giurisprudenza, ricordano i giudici amministrativi capitolini, riconosce pacificamente la natura di servizio pubblico locale (di natura economica) dell’illuminazione pubblica e ritiene legittimo il suo affidamento secondo il modulo della concessione tramite project financing (quest’ultimo, peraltro, costituisce un modello ormai consolidato che si sta sostituendo alla vecchia prassi degli enti locali di affidare, peraltro senza gara, detto servizio a ENEL SOLE spa -società del gruppo ENEL dedicata all’illuminazione pubblica), al quale l’ente locale può ricorrere tra le varie modalità alternative possibili (assieme a appalto di lavori/servizi; ovvero finanziamento tramite terzi) oltre alla amministrazione diretta, inclusa l’amministrazione in economia, che costituiscono un ventaglio di opzioni tutte possibili e lecite.
Le conclusioni dei giudici sono lapidarie: la scelta di assicurare l’espletamento del servizio pubblico locale (a rete) in questione attraverso l’affidamento in concessione a seguito di un’ordinaria procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle alternative modalità di gestione sopraindicate, o rispetto alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip Servizio Luce 3, costituisce una facoltà discrezionale del Comune, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.