Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 9285 del 19 novembre 2024 si è espresso in materia affermando, come si legge in una nota di sintesi diffusa dagli stessi organi di giustizia amministrativa, che è legittimo il provvedimento della Soprintendenza di dichiarazione di interesse culturale di un bene, che applichi in concreto, pur non facendone espressa analitica menzione, i criteri individuati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti nella seduta del 10 gennaio del 1974 e recepiti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 537 del 6 dicembre 2017, anche alla luce della necessaria valutazione di tipo globale e sintetico che la contraddistingue e posto che l’interesse culturale dell’opera viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’amministrazione, per cui il privato ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’amministrazione sia scientificamente inaccettabile. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686; sulla rilevanza dei criteri individuati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti v. Cons. Stato, sez. I, parere 12 ottobre 2023, n. 1296.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it