La Corte di Cassazione sez. Unite Civili con l’ordinanza n. 14028/2024 ha affermato che in tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 – intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 – detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell’art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 20 art. 1, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19654 del 2018 Rv. 649978-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione