Il Mnistero della Transizione Ecologica con Decreto del 16 settembre 2022 ha introdotto alcune modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».
Il mobility manager d’area per i comuni è definito all’art. 2 comma 1 lett. b) quale figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale e’ nominato ai sensi dell’art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilita’ sostenibile, nonche’ nello svolgimento di attivita’ di raccordo tra i mobility manager aziendali;.
Il decreto pubblicato in GU Serie Generale n. 271 del 19 novembre 2022 prevede, in particolare, che all’art. 7 del Decreto in tema di requisiti del mobility manager d’area, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I comuni di cui all’art. 5, comma 3 individuano il mobility manager d’area tra il personale in ruolo del comune, di una sua societa’ partecipata o dell’agenzia della mobilita’ avente i requisiti di cui al comma 1.».
Fonte: Gazzetta Ufficiale