Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza del 17 febbraio 2025, n. 1260 ha affermato, nelle note di sintesi diffuse dagli organi di giustizia amministrativa, che Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. (1).
Ed inoltre, si legge, premesso che sono tassative, e quindi di stretta interpretazione, le fattispecie di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica – in quanto istituto eccezionale che deve sempre essere rivolto alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico – la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile (che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio), non può essere invocata al fine di ampliare la portata applicativa della lettera della norma di cui all’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, senza ulteriore specificazione e distinzione. (2).
(1) Conformi: sull’impossibilità di estendere l’accertamento postumo anche ai volumi interrati e tecnici: v. Cons. Stato, sez. II, n. 9263 e 5304 del 2024; sez. VI, n. 8848 del 2022 e sez. IV, n. 8097del 2023; nei medesimi termini, cfr. anche, sez. VI n. 4114 del 2013 e sez. IV n. 1879 del 2011
Difformi: Cons. Stato sez. VI, 17 marzo 2022, n. 1932, sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3352.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8097, sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123; sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848.
Difformi: Cons. Stato, sez. I, parere 19 dicembre 2022, n. 1993; sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2250; in senso parzialmente difforme: Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2023, n. 4801 secondo cui “L’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2024, norma generale, deve quindi essere applicato in modo coordinato con le disposizioni speciali del d.P.R. n. 31 del 2017; pertanto non si può escludere a priori che interventi che si siano tradotti nell’aumento di volumi o di superficie utili siano soggetti all’applicazione dell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 31 del 2017.” Inoltre, con riferimento all’accertamento postumo di conformità paesaggistica per l’aumento di volumetria, delle superfici utili nonché per la creazione di volumi tecnici e interrati alla luce dell’allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017 e del procedimento di cui all’art. 17 dello stesso d.P.R.: v. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 10 ottobre 2024, n. 3347.