Il lavoratore licenziato durante la “moratoria” sui licenziamenti per motivi economici ha diritto a percepire la NASpI a prescindere da ogni valutazione in merito alla validità ed efficacia del licenziamento stesso.
Con messaggio n. 2261/2020, l’INPS ha precisato che, qualora il datore di lavoro ignori il divieto – previsto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia, e prorogato sino al 17 agosto 2020 dall’art. 80 del Decreto “Rilancio” – e proceda comunque al licenziamento, il lavoratore ha, in ogni caso, diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
Richiamando un parere fornito dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, l’Istituto ha chiarito che, ai fini della concessione della NASpI, non rileva la invalidità del recesso, che sarà eventualmente oggetto di accertamento giudiziario.
Pertanto, la NASpI sarà erogata con riserva di restituzione nell’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di impugnazione giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro; in caso di esito vittorioso della causa, il dipendente dovrà restituire l’indennità ricevuta.
La NASpI dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decida di esercitare la facoltà di revoca del licenziamento introdotta dal Decreto Rilancio per alcuni casi specifici.
Il messaggio dell’Istituto ha precisato, infine, che il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.