La Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 144 che stabilisce un principio fondamentale nella determinazione dell’indennità risarcitoria per i dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati. In sintesi, per il calcolo di tale indennità, non è rilevante quale specifico emolumento di fine rapporto spetti al lavoratore (IPS o TFR).
Il contenzioso: TFR vs. IPS
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da un organo giudicante, in funzione di giudice del lavoro. Il caso riguardava un dipendente pubblico, in servizio prima del 1996, che non aveva optato per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), rimanendo quindi nel regime dell’Indennità Premio di Servizio (IPS).
Il giudice riteneva che, applicando alla lettera l’articolo 63 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (T.U.P.I.) – che fa riferimento all’“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)” – si sarebbe creata una disparità. Questo perché la base retributiva per calcolare l’IPS è in genere più ristretta rispetto a quella del TFR, portando a un’indennità risarcitoria inferiore per chi era rimasto nel regime IPS. Secondo il rimettente, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere l’emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso, dichiarando la norma costituzionalmente legittima. I Giudici hanno precisato che il presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice a quo era errato.
Il riferimento al TFR nell’articolo 63 del T.U.P.I. non serve a determinare l’effettivo trattamento di fine rapporto del lavoratore, bensì a fornire un parametro astratto e uniforme per la liquidazione dell’indennità risarcitoria, che si aggiunge alla reintegrazione (tutela reale).
In altri termini, la modifica normativa del 2017 aveva l’obiettivo di armonizzare la disciplina, assicurando a tutto il personale pubblico contrattualizzato il medesimo meccanismo risarcitorio in caso di licenziamento illegittimo.
La scelta del lavoratore di rimanere nel regime IPS o passare al TFR riguarda la fase fisiologica di chiusura del rapporto di lavoro e non può interferire con la fase patologica (il licenziamento illegittimo). Dunque, il parametro di calcolo è unico per tutti, indipendentemente dal regime pensionistico finale del dipendente.
In sintesi
La sentenza stabilisce che il criterio di calcolo dell’indennità risarcitoria per il dipendente pubblico reintegrato, basato sull’ultima retribuzione utile al TFR, è da intendersi come un parametro oggettivo e generale. L’obiettivo è garantire parità di trattamento tra tutti i dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, senza che il regime pensionistico scelto (IPS o TFR) influisca sull’importo del risarcimento dovuto.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale