Non è incostituzionale l’esenzione transitoria dall’Imu per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, collocati nel territorio dei Comuni classificati dall’Istat totalmente o parzialmente montani.
Con la sentenza 2 febbraio 2018 n. 17, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna, che lamentava la lesione delle proprie competenze per il mancato rispetto del principio della riserva di legge in materia tributaria.
La Regione ricorrente lamentava, tra l’altro, la pretesa lesione dell’autonomia finanziaria dei comuni montani per l’impatto della nuova normativa sulla dimensione delle loro entrate.
Su questo punto, secondo la Corte, la disciplina statale è legittima per due ordini di ragioni: a) la temporaneità e la sperimentalità del nuovo regime; b) la presenza di un meccanismo compensativo previsto in favore degli enti locali nel caso in cui il nuovo sistema tributario abbia un impatto fortemente negativo nei confronti delle risorse a disposizione di queste realtà montane.
Gli stessi giudici della Corte hanno precisato, inoltre, che «l’eventuale riduzione non può essere tale da rendere impossibile o da pregiudicare gravemente lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012). Tale rischio di insostenibilità si accentua notevolmente con riguardo alle piccole comunità montane ove la marginalità del turismo non riesce a compensare la penuria strutturale delle risorse finanziarie».
La Consulta, peraltro, sottolinea che la tutela di tali situazioni trova garanzia diretta nell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione sulla salvaguardia e valorizzazione dei territori montani e nelle norme di settore nazionali ed europee. Tale tutela inerisce, da un lato, alle caratteristiche fisiche dell’ambiente montano e ai fattori antropici che ad esso si associano – quali le limitate dimensioni delle comunità locali, la dispersione territoriale e l’isolamento -; dall’altro, all’esigenza fondamentale del mantenimento della vitalità socioeconomica e ambientale di queste zone. La permanenza della popolazione sulle aree di altura risponde infatti a un’imprescindibile necessità di presidio del territorio, alla cura del patrimonio idrogeologico e al contrasto – anche attraverso puntuali manutenzioni – dei processi erosivi e alluvionali.
Le norme impugnate contengono una serie di misure di rimodulazione dei rapporti debitori e creditori tra Stato ed enti locali che si ispirano proprio alla finalità di riequilibrare specifiche situazioni in cui le nuove norme possano produrre rilevanti pregiudizi alle piccole comunità montane. Tali misure non erano presenti in altre fattispecie normative, per le quali la Corte ha riconosciuto la lesione dell’autonomia finanziaria dell’ente territoriale (sentenze n. 129 e 188 del 2016).
Nel caso in cui i criteri di compensazione determinati in contraddittorio con l’ANCI e la Conferenza Stato Regioni non fossero ritenuti sufficienti per la tutela e la salvaguardia di specifici territori montani, non si creerebbero comunque zone d’ombra nella tutela degli enti locali poiché ben potrebbero i comuni interessati attivare il controllo giurisdizionale, sia nel caso in cui tali criteri siano adottati con norme di rango primario, sia nel caso che ciò avvenga attraverso atti amministrativi. «In tali ipotesi, tuttavia, l’eventuale illegittimità di tali riparti non sarebbe imputabile alle norme impugnate, come in astratto configurate, bensì a una deficitaria attuazione delle stesse».
In conclusione, la Corte ha escluso la violazione del principio di riserva di legge, poiché con le disposizioni censurate il legislatore non ha attribuito all’Istat o ad altra amministrazione il potere discrezionale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e quindi esenti, ma, mediante il rinvio all’elenco già predisposto, ha condiviso le scelte già cristallizzate a fini differenti, adottando questa valutazione in funzione agevolativa fino alla sopravvenuta abrogazione della norma, cioè a decorrere dal 2016.