La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, ha ribadito che le fondazioni di partecipazione non rientrano tra i soggetti sottoposti al controllo preventivo previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Il controllo, previsto dal legislatore per la costituzione o l’acquisizione di società partecipate da parte delle amministrazioni pubbliche, serve a verificare la sostenibilità finanziaria e la coerenza dell’operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Tuttavia, precisa la Corte, tale procedura riguarda esclusivamente le società disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile, restando quindi esclusi gli enti dotati di natura diversa, come le fondazioni o gli organismi privi di scopo di lucro.
La fondazione di partecipazione – modello giuridico “ibrido” che combina elementi fondazionali e associativi e viene spesso impiegato dagli enti locali per iniziative pubblico-private – non può, per la sua stessa struttura, essere assimilata a una società partecipata. Di conseguenza, non è soggetta al controllo preventivo di conformità da parte della Corte dei Conti.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento già espresso dalle Sezioni regionali di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, confermando che solo gli atti di costituzione o di acquisizione di partecipazioni societarie rientrano nel perimetro del TUSP, mentre restano escluse le fondazioni e le altre forme di partenariato istituzionale.
Fonte: Ufficio massimario della Corte dei Conti