La Circolare n. 3 del 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali semplifica le modalità di presentazione dell’istanza all’INPS per l’accesso all’ammortizzatore sociale riconosciuto dal FIS, rendendo quindi possibili tempi di deposito delle domande più celeri, con una conseguente ricaduta positiva sui tempi di ricezione del trattamento di integrazione salariale da parte dei lavoratori in un contesto emergenziale ancora in corso.
L’attuale congiuntura economica e l’ingresso nel campo di applicazione del FIS di nuovi soggetti datoriali, almeno in una fase transitoria, coincidente appunto con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, rende possibile prevedere che i nuovi oneri e adempimenti posti dalla Legge di Bilancio 2022 siano per tale periodo oggetto di procedura semplificata.
Anche nell’ottica di un graduale adeguamento alle nuove previsioni normative, in particolare, l’istanza potrà per tale periodo essere presentata all’INPS anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di informazione e consultazione sindacale, fermo restando che la informativa deve essere espletata e comunicata all’INPS e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.
In caso di richiesta di pagamento diretto, la richiesta sarà valutata sulla base di documentazione semplificata che faccia riferimento al fatto notorio della crisi pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di lavoro dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali, la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali