E’ quanto specificato dalla Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 25767/2024 in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero, come si legge nella massima diffusa in merito, che la segnalazione di pericolo, a cui è tenuto l’ente proprietario della strada ex art. 14 cod. strada, va correlata alla specifica fonte pericolosa, con la conseguenza che, qualora venga segnalata una diversa situazione di pericolo priva di concreto rilievo nell’accaduto, è configurabile una responsabilità colposa dell’ente.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha escluso la colpa generica dell’ente per la mancata collocazione di barriere laterali idonee alla prevenzione del pericolo di scavalcamento della vettura, in ragione della segnalazione di una situazione di pericolo – percorrenza di tratto di strada in caso di vento – priva di concreto rilievo nell’accaduto, stante, altresì, l’assenza di dette condizioni metereologiche).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10916 del 2017 Rv. 644015-02
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione