In GU Serie Generale n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 del Minisstero dell’Interno recante “Modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attivita’ lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto“.
Il decreto fissa le modalità e i requisiti per l’ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, nonché le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e definisce i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta salva l’ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del testo unico, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui all’art. 1, del presente decreto, e’ consentito ai lavoratori che:
a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita’ di sistemazione alloggiativa;
d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attivita’ lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivita’ lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Fonte: Gazzetta Ufficiale