La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 35000/2024 ha affermato che ai fini dell’individuazione del Comune obbligato al pagamento delle prestazioni assistenziali
derivanti dalla stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte di strutture
residenziali, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, trova applicazione il criterio
della residenza effettiva, e quindi della dimora e del domicilio ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
l. 328 del 2000, identificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più
idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo
al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza.
Riferimenti normativi: Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6 com. 4
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione