Con la sentenza n. 00786/2026 (ric. n. 00795/2026), pubblicata il 28 aprile 2026, il TAR Campania – sezione staccata di Salerno – ha ribadito un principio netto in materia elettorale: la causa di incandidabilità prevista dall’art. 56 del TUEL deve essere assente già al momento della presentazione della candidatura, senza che possano assumere rilievo eventi successivi, neppure se intervenuti nello stesso giorno.
Il Collegio chiarisce innanzitutto la natura della previsione normativa, qualificandola espressamente come causa di incandidabilità e non di ineleggibilità. Da tale qualificazione discende un effetto rilevante sul piano procedurale: le sottocommissioni elettorali circondariali sono titolari del potere di escludere dalle liste i candidati che, al momento della presentazione, risultino già titolari della medesima carica elettiva in altro ente.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra incandidabilità e dimissioni. Se, infatti, per le cause di ineleggibilità l’ordinamento consente una rimozione entro il termine di presentazione delle candidature (art. 60 TUEL), tale meccanismo non opera allo stesso modo per l’incandidabilità. In questo caso, la regolarità della candidatura presuppone che la causa ostativa sia già rimossa prima della presentazione della lista.
Ne deriva che le dimissioni dalla carica elettiva devono necessariamente precedere, anche temporalmente, la presentazione della candidatura. In difetto, la candidatura risulta invalida ab origine.
Il TAR sottolinea inoltre che la verifica demandata all’organo elettorale deve essere effettuata con riferimento al momento esatto della presentazione delle candidature, restando irrilevanti tutti i fatti sopravvenuti. Questo vale anche nel caso in cui le dimissioni siano formalmente valide e trasmesse con modalità idonee, come la PEC: ciò che conta è esclusivamente il dato temporale.
Alla luce di tali principi, il giudice amministrativo ha confermato la legittimità dell’esclusione disposta dalla commissione elettorale, respingendo sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti e compensando le spese per la particolarità della vicenda.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento rigoroso volto a garantire certezza e immediatezza nella verifica dei requisiti di partecipazione alle competizioni elettorali, valorizzando il momento della presentazione delle liste come spartiacque decisivo per la legittimità delle candidature.