La Corte di Cassazione torna a chiarire i limiti dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, stabilendo che il beneficio fiscale può essere riconosciuto esclusivamente a una sola unità immobiliare. Con l’ordinanza n. 28455 del 27 ottobre 2025, la Sezione tributaria ha infatti ribadito che non è possibile estendere l’agevolazione a più immobili, anche se contigui e utilizzati congiuntamente.
Secondo i giudici, la norma di riferimento – l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 – è chiara e non lascia spazio a interpretazioni estensive. Le agevolazioni fiscali, per loro natura, devono essere applicate in modo rigoroso e non possono includere ulteriori unità immobiliari, nemmeno se acquistate come pertinenze dell’abitazione principale.
Nel caso esaminato, la Corte ha bocciato la decisione dei giudici tributari del Lazio che avevano riconosciuto l’esenzione anche a un immobile adiacente. Determinante è stato il fatto che l’unificazione catastale dei due immobili fosse avvenuta solo sette anni dopo l’acquisto, un periodo ritenuto eccessivo rispetto al tempo necessario per eventuali lavori edilizi.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza di merito, decidendo direttamente la controversia e negando l’agevolazione per l’immobile aggiuntivo. Il principio che emerge è netto: per ottenere l’esenzione IMU su immobili contigui è indispensabile che questi siano accatastati come un’unica unità in tempi ragionevoli, altrimenti il beneficio resta limitato a una sola abitazione.