Con sentenza n. 00056/2026 Reg. Prov. Coll. (ricorso n. 00512/2022 Reg. Ric.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha delineato importanti principi in materia di permesso di costruire in deroga e recupero di immobili dismessi.
Il Collegio ha ribadito che il permesso di costruire in deroga ex art. 40 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 costituisce espressione di ampia discrezionalità comunale in materia di governo del territorio, in quanto legato a valutazioni di interesse pubblico connesse a rigenerazione urbana, recupero del patrimonio edilizio e contenimento del consumo di suolo.
Ne consegue che tali scelte amministrative sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o carenza di motivazione, non potendo essere sostituite da valutazioni di merito.
Il TAR ha inoltre chiarito che la disciplina regionale sugli immobili dismessi con criticità consente una procedura semplificata fondata anche su perizia asseverata e meccanismi di silenzio-assenso, che riducono l’intensità dell’onere istruttorio comunale, purché sia comunque garantita una verifica non meramente formale dei presupposti.
Quanto alla deroga urbanistica, la sentenza afferma che essa può riguardare anche la destinazione d’uso, quando sia funzionale alle finalità di interesse pubblico tipizzate dalla normativa, in particolare la rigenerazione urbana, senza necessità di una preventiva variante urbanistica generale o di pianificazione di livello superiore.
Infine, il Tribunale ha escluso la necessità automatica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per interventi puntuali su singoli edifici, ribadendo che la VAS è obbligatoria solo per piani e programmi con impatti significativi e non per singoli titoli edilizi.
La sentenza n. 00056/2026 si colloca così nel solco di una giurisprudenza che valorizza gli strumenti di rigenerazione urbana e ne conferma la natura derogatoria rispetto alla pianificazione urbanistica ordinaria, entro i limiti del controllo di legittimità.