Con la sentenza n. 00754/2026 (R.G. n. 01481/2025), pubblicata il 21 aprile 2026, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione I), interviene sui limiti dell’autonomia regolamentare degli enti locali quando incide sulle prerogative dei consiglieri e sulla corretta formazione degli organi assembleari.
Il Collegio riafferma in primo luogo il principio di massima ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri sancito dall’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000. Tale diritto non può essere compresso da regolamenti interni che introducano restrizioni non previste dalla legge, neppure attraverso categorie come quella degli “atti informali”. Ne deriva che è illegittima la preclusione all’estrazione di copia delle proposte di deliberazione, poiché qualsiasi limitazione organizzativa o di riservatezza non può comprimere la funzione di controllo politico-amministrativo dei consiglieri.
Sul piano dei quorum assembleari, il TAR ribadisce inoltre che la disciplina della validità delle sedute deve rispettare il quadro normativo primario e regionale, con particolare riferimento all’esclusione del presidente dal computo dei presenti. L’omissione di tale precisazione nel regolamento altera illegittimamente il corretto calcolo del quorum, incidendo sulla legittimità delle deliberazioni.
Quanto agli altri profili, il Tribunale conferma che le sopravvenute modifiche regolamentari possono determinare la improcedibilità per cessazione della materia del contendere, mentre le disposizioni che fissano termini per interrogazioni e interpellanze sono legittime se coerenti con la disciplina legale di riferimento e funzionali all’organizzazione dei lavori consiliari.
In conclusione, il TAR accoglie parzialmente il ricorso e annulla le sole disposizioni che limitavano il diritto dei consiglieri ad ottenere copia degli atti e che disciplinavano in modo non conforme il quorum della seduta in seconda convocazione, confermando per il resto la legittimità dell’impianto regolamentare.
Sentenza: TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 00754/2026 – R.G. n. 01481/2025, pubblicata il 21/04/2026.