Con l’ordinanza n. 22650 dell’undici novembre 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute a dirimere il giudizio instaurato da un cittadino nei confronti del Comune di Taurianova, ritenendosi danneggiato dalla installazione nel tratto di strada antistante la propria attività commerciale di alcune fioriere, dissuasori di sosta e cestini portarifiuti, che avrebbero causato un vistoso calo del volume di affari.
Il ricorrente ha basato la propria domanda sul presupposto della assenza di un provvedimento motivato in base al quale il Comune avrebbe potuto disporre ex art. 5, comma 3, del Codice della Strada, l’apposizione di fioriere, con la conseguenza che la giurisdizione sarebbe quella del Giudice Ordinario risultando “ la individuazione del petitum sostanziale” riconducibile ad una posizione di diritto soggettivo che si ritiene leso per effetto di un comportamento illegittimo.
Il Supremo Collegio, verificato che la contestata installazione dei manufatti è avvenuta a seguito di determina dalla quale risulta che la Commissione Straodinaria del Comune aveva richiesto al settore Area di Vigilanza che fosse istituito un percorso pedonale a tutela della maggiore sicurezza ai pedoni in transito sul tratto di strada in questione, ha ritenuto che il riparto di giurisdizione tra G.A. e A.G.O.si fonda nell’essere o meno il comportamento riconducibile ad un potere amministrativo, restando estranei alla competenza del G.A. i comportamenti meramente materiali posti in essere dall’Amministrazione “al di fuori dall’esercizio di una attività amministrativa o che trovino solo occasione nell’esercizio di un pubblico potere”.
Sempre ad avviso della Cassazione, la proposizione del regolamento di giurisdizione non è preclusa dal fatto che nel procedimento cautelare attivato dal ricorrente ex art. 700 c.p.c. l’adito Tribunale abbia negato il provvedimento di urgenza sul presupposto della mancata competenza del G.O., ciò in quanto la pronuncia resa sul provvedimento cautelare non costituisce sentenza definitiva ma assume il carattere di mera provvisorietà (cfr Sentenza Cass. Sez.Unite n. 14070/2003).
Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ha dichiarato che debba trovare applicazione il dettato dell’articolo 133, lettera f) del codice amministrativo, che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti del territorio.