Il Consiglio dei ministri del 21 maggio scorso ha impugnato – ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione – dinanzi alla Corte costituzionale alcune norme della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”. Chiara la motivazione: disposizioni non in linea con la normativa nazionale in materia di affidamento di lavori pubblici e di servizi e forniture. In particolare, sono stati impugnati i seguenti articoli:
– 2, comma 1, in quanto non coerente con le norme statali fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, con violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
– 2, commi 3, 4, 7 e 8, in quanto tali disposizioni disciplinano criteri di aggiudicazione e modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, impattando sulla concorrenza e investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, con violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli, 95, comma 6, e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
– 3, che reca disposizioni che, impattando sulla concorrenza, investono le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, con violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall’articolo 36 del codice dei contratti.
– 4, che reca disposizioni che impattano sulle materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, oltre che afferenti all’ordinamento civile per la conclusione ed esecuzione del contratto, con violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, in relazione all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
– 6, che reca disposizioni che, invadendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, risultano in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), in relazione a quanto previsto dagli articoli 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.