E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 32545/2024. Ovvero nel dettaglio, il Comune è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che derivano dal difetto di manutenzione
di una strada “di penetrazione rurale”, se aperta al pubblico transito, e dei suoi accessori e
pertinenze. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che
aveva affermato la responsabilità di un Comune per un sinistro stradale mortale cagionato dalla
mancanza di barriere laterali idonee ad impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8879 del 2023 Rv. 667231-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione