La Corte di cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 26285/2024 ha affermato che in tema di guida senza patente, l’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l’ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 15, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 42285 del 2017 Rv. 270883-01, N. 48779 del 2016 Rv. 268247-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione