Il decreto legislativo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali voluto dall’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) per adeguare le disposizioni dell’ordinamento nazionale al GDPR (Regolamento UE 2016/679), è all’esame della competente Commissione parlamentare.
Da quanto emerge dalla documentazione ufficiale, l’indirizzo del legislatore delegato ha subìto una decisa sterzata: non più abrogare il Codice (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) come emergeva da una prima stesura, bensì intervenire con il bisturi all’interno del medesimo.
Nello specifico, all’interno della relazione illustrativa, si legge che si è deciso di operare essenzialmente all’interno del Codice vigente (il D. Lgs. n. 196/2003), in chiave, quindi, di sua novellazione ma nel rispetto di alcuni criteri fondamentali.
In particolare, la scelta effettuata è quella di abrogare espressamente le disposizioni del Codice privacy incompatibili con quelle del regolamento (UE) n. 2016/679 e poi di procedere a modifiche delle differenti disposizioni.
Inoltre – elemento di rilievo rispetto al complesso delle norme in materia di ‘privacy’ – il legislatore sceglie “di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore”.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
Dossier Servizio Bilancio dello Stato (17 maggio 2018)
Dossier Dipartimento Giustizia (21 maggio 2018)