Il Tar Lazio, con la sentenza numero 13575 del 10 luglio 2025, ha chiarito due aspetti fondamentali in materia di appalti pubblici e requisiti di partecipazione alle gare: la competenza del Responsabile unico del progetto (RUP) in caso di esclusione e il criterio di tempestività nell’adozione delle misure di self-cleaning da parte degli operatori economici.
Il RUP ha il potere di escludere un concorrente
La pronuncia conferma la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dal RUP. Il RUP mantiene la competenza decisionale anche quando si avvale di organi ausiliari, come il seggio di gara, per la verifica della documentazione amministrativa.
- Il principio: è pienamente legittimo che il RUP, pur recependo la proposta del seggio di gara in merito all’irregolarità della documentazione, disponga l’esclusione definitiva.
- La motivazione: secondo il Tar, questo approccio è coerente con l’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 36/2023, che ammette la nomina di responsabili di fase (come quello per l’affidamento) ferma restando l’unicità del RUP. Quest’ultimo mantiene in ogni caso le funzioni di coordinamento e verifica sull’intera procedura.
Self-cleaning: l’operatore deve agire subito
Un altro punto centrale della sentenza riguarda la valutazione dell’idoneità delle misure di self-cleaning, ossia le azioni adottate da un operatore economico per dimostrare di aver sanato un grave illecito professionale e ripristinare la propria credibilità.
- L’esito: la misura è considerata efficace e idonea solo se è stata adottata spontaneamente e in tempi non sospetti.
- Il monito: il self-cleaning non può essere riconosciuto valido se adottato in circostanze estreme e all’ultimo minuto, con il solo scopo di evitare l’esclusione e conservare la partecipazione alla gara.
- La base normativa: la sezione richiama l’articolo 96, commi 5 e 6, del Codice dei contratti: il comma 6 stabilisce che nella valutazione si deve tener conto, tra le altre cose, della tempestività dell’assunzione delle misure. Il comma 5, poi, rafforza questo concetto stabilendo che l’aggiudicazione non può subire ritardi a causa dell’adozione di tali misure, sottolineando come l’azione debba essere stata già intrapresa e non in corso di valutazione per la gara in questione.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato