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FORSU e pianificazione regionale: discrezionalità ampia e niente affidamento senza gara

Consiglio di Stato (sentenza n. 2972/2026) chiarisce i limiti della tutela per i privati nei procedimenti ancora preliminari
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Con la sentenza n. 2972/2026 (ric. n. 4389/2024), pubblicata il 14 aprile 2026, il Consiglio di Stato interviene sui limiti della tutela riconoscibile agli operatori economici nei procedimenti amministrativi ancora in fase iniziale, chiarendo alcuni principi rilevanti in materia di pianificazione dei rifiuti e affidamento legittimo.

Il Collegio afferma anzitutto che l’impresa del settore è legittimata a impugnare gli atti di pianificazione regionale che incidono sulla possibilità di realizzare un intervento, anche quando si tratti di decisioni relative al cofinanziamento pubblico. L’interesse sussiste perché l’inclusione nella programmazione aumenta le probabilità di concreta realizzazione dell’opera.

Tuttavia, sul piano sostanziale, viene ribadito che le scelte di localizzazione degli impianti rientrano nella discrezionalità amministrativa della Regione. Tali determinazioni, quando derivano dalla presa d’atto della contrarietà dell’ente locale interessato, non configurano né revoca né annullamento in autotutela, ma espressione di potere programmatorio, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.

La sentenza precisa inoltre che, in presenza di procedimenti distinti – uno comunale e uno regionale – non può configurarsi una lesione dell’affidamento se l’iter alternativo resta astrattamente praticabile. In particolare, la mancata inclusione nel percorso di cofinanziamento non incide automaticamente sulla possibilità di realizzare l’opera tramite altre procedure.

Di rilievo anche il principio secondo cui l’affidamento giuridicamente tutelabile sorge solo in uno stadio avanzato del procedimento: in assenza di una gara pubblica o di un titolo consolidato, le aspettative dell’operatore economico restano mere chance non risarcibili.

Da ciò discende il rigetto della domanda risarcitoria: l’arresto del procedimento in una fase prodromica esclude la configurabilità di una posizione differenziata e quindi di un danno ingiusto.

La decisione conferma così un orientamento restrittivo sulla tutela delle aspettative imprenditoriali, valorizzando il ruolo della pianificazione pubblica e la necessità del consenso dei territori nella localizzazione degli impianti.

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