Il Tribunale di Bologna, sull’appello di un Comune aveva riformato la decisione del Giudice di Pace che aveva accolto la domanda di alcuni contribuenti in materia di COSAP richiesta per gli accessi a raso alle autorimesse, motivando tale pronuncia sul principio che il Giudice di Pace non avrebbe potuto disapplicare, ritenendola illegittima, la norma del regolamento comunale istitutiva de canone ed aveva richiamato in tal senso la sentenza delle SS.UU. Cassazione n. 27366/3007.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 18108/2016 pubblicata il 14/9/2016, sul ricorso proposto dai contribuenti, muove dalla premessa che nel caso di specie gli accessi alle autorimesse costituiscono passi carrai a raso, cioè senza opere che evidenzino una sottrazione all’uso pubblico, per i quali non risulta essere stata richiesta l’apposizione di cartello per divieto di sosta, in assenza quindi di un rapporto concessorio.
La Suprema Corte ha rilevato che non è in contestazione la giurisdizione del giudice ordinario proprio in ragione della diversa natura giuridica tra COSAP e TOSAP (più volte ribadita dalla giurisprudenza della Cassazione anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2008) in ragione della natura di corrispettivo del canone, a fronte di una concessione, e della natura di tributo quanto alla TOSAP, anche se entrambi i prelievi si basano sulla occupazione di strade, aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile ex art. 63, c. 1, del D.Lgs n.446/1997 ed art. 38, c. 1, del D.Lgs n.597 del 1993. Da tale identità discende che i comuni possono legittimamente richiedere l’importo esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs n.446/1997.
Ha quindi sostenuto il Collegio che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo in oggetto l’azione di accertamento negativo introdotta dai contribuenti relativamente al diritto di credito vantato dal Comune, con la richiesta di disapplicazione, in via incidentale, ex art. 5 della L. n.2248/1865, All. E, del regolamento comunale ritenuto illegittimo per contrasto con la richiamata norma primaria: l’art. 63, c. 1, del D.Lgs n.446/1997, che assoggetta al prelievo le occupazioni che comportano una sottrazione dello spazio all’uso della collettività, sottrazione che non si configura nel caso del passo carraio a raso.
In conclusione, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale per uniformarsi al principio espresso.