Il CODACONS CAMPANIA ha citato dinanzi al Tribunale di Salerno la società concessionaria del servizio di distribuzione dell’acqua per avere, in violazione dell’art. 817 del codice dei consumi, applicato nel calcolo dei consumi relativi alle pertinenze una tariffa diversa da quella prevista per le utenze degli immobili ad uso domestico, con un notevole aggravio dei costi per gli utenti di due quartieri della città. Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda e la Corte d’Appello ha accolto l’impugnativa del Codacons ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente qualificato l’azione non in termini di inibizione contrattuale ex articolo 37 del codice stesso , bensì come inibitoria c.d. generale ex art. 140, ritenendola quindi inammissibile perché volta a contestare il contenuto di una clausola vessatoria: interpretazione non condivisibile perché l’atto di citazione risultava invece diretta a contestare il comportamento della convenuta senza alcun riferimento a clausole negoziali, motivo per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammetterla alla propria competenza. Inoltre, sempre ad avviso della Corte d’ Appello, la pertinenza dell’immobile ad uso abitativo doveva ritenersi destinata allo svolgimento della stessa attività, senza poter essere equiparata a quella esercitata da impianti ricettivi o da aziende artigianali o commerciali, principio questo confermato dal parere del MEF secondo cui i box auto, se collegati funzionalmente all’appartamento, sono da considerare sua pertinenza da assoggettare alla stessa tariffa prevista per le utenze domestiche.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.26511/2017, SEZ. III CIV., pubblicata il 9 novembre 2017, ha ritenuto infondati i motivi opposti dalla ricorrente soc. SALERNO SISTEMI spa specie per quanto riguarda la pretesa falsa applicazione dell’art. 140 del cod.cons. poiché correttamente il giudice di appello ha ravvisato nell’oggetto della domanda l’illegittimo comportamento della società concessionaria, esercitando quale giudice di merito il potere dovere di accertare e valutare il contenuto della pretesa dell’attore, sottraendo la controversia all’esame della Cassazione.
Egualmente censurabile secondo la Suprema Corte la pretesa della ricorrente di considerare la tariffa per le utenze domestiche quale eccezione rispetto a tutte le altre che costituiscono la regola con la conseguenza, nel caso in esame, che nessuna maggiorazione sarebbe stata applicata ma semplicemente adottata la tariffa ordinaria prevista per tale fattispecie, diversa da quella agevolata relativa alle abitazioni principali.
Le motivazioni sopra enunciate hanno condotto la Cassazione a rigettare il ricorso.