La modifica dell’articolo 60 del dpr 600/1973 a decorrere dal 1 luglio 2017 (art. 7-quater, comma sesto, del D.L. 193/2016 (convertito in Legge 225/2016) conferisce valore legale di notifica alla pec per tutti gli atti tributari ivi compresi quelli afferenti ai tributi locali.
Per quanto concerne la sottoscrizione degli atti di accertamento dei tributi locali notificati via pec, anche per gli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi automatizzati, l’articolo 1, comma 87, della legge 549/95 prevede che la firma autografa possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. A livello generale, comunque, se per la validità degli atti emessi attraverso procedure informatizzate è prevista la firma autografa, questa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (articolo, comma 2, del dlgs 39/93)
La Corte di cassazione con Sentenza del 22 luglio 2016 n.15197 ha ritenuto che l’articolo 1, comma 87 della L n.. 549/95, è norma speciale non abrogata e che la stessa rimane efficace, “non essendovi prova, all’epoca, della concreta applicazione della normativa che prevede l’obbligo di firma digitale degli avvisi di accertamento; “.
Quindi, per quanto concerne i Tributi locali per gli accertamenti notificati via pec, è sufficiente la firma a stampa secondo le disposizioni suddette, non essendovi alcun obbligo di sottoscrizione digitale di tali atti.
Per quanto concerne l’ingiunzione ex r.d. 639/1910, ad essa si applicano, come noto, le disposizioni di cui al titolo secondo del d.p.r. 602/1973 ove compatibili (cfr Art. 4 L. 265/2002 , art. 36 L.31/2008 etc.). L’art. 49, comma secondo, del DPR 602/1973, contenuto proprio nel titolo II e disciplinante il procedimento d’espropriazione forzata , prevede che “gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’ articolo 26” il quale al comma secondo, prevede che
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Si riscontrano però svariati problemi che si ritene necessario approfondire .Al riguardo individua con una certa chiarezza la problematica la CTP di Latina con la sentenza 992/01/16 del 1 luglio 2016” secondo cui
“Affinché la notifica Via PEC sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti ……..per considerare valido questo procedimento, è indispensabile che vi sia la stampa dell’atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC e la produzione di tutti gli ulteriori dati di certificazione.
Tali ragionamenti erano già stati fatti propri dal TAR Napoli con sentenza del 9/4/2013 n. 1756 che statuiva che
“la certezza legale circa la conoscenza dell’atto viene data con la produzione (ad opera del soggetto che ha eseguito la notifica ) della: stampa dell’atto notificato con la relata, certificato della firma digitale del notificante, certificato di firma del gestore di PEC, informazioni richieste dall’art, 18 D.M. 21/2/2011 n. 44 per il corpo dei messaggi, ricevute della PEC, ulteriori dati di certificazione” .
La nullità della cartella esattoriale notificata via pec deriva quindi dalla circostanza che il messaggio e-mail non contiene l’originale dell’atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità (CTP Lecce sent. n. 611 del 7/7/2015).
L’Amministrazione Finanziaria, per garantire che la pretesa tributaria diventi certa ed esigibile, deve assicurare la legale conoscenza dell’atto, proprio attraverso la regolarità della procedura di notificazione; in mancanza, le notifiche degli atti fatte da Equitalia sono nulle poiché la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di attestazione di conformità.
Conferma l’impostazione rappresentata il fatto che l’atto di citazione notificato da un avvocato alla controparte deve essere sottoscritto da una firma digitale dello stesso legale e notificato via pec alla cancelleria competente, per cui non si capisce perché lo stesso principio non debba valere per le notifiche delle cartelle esattoriali che, laddove effettuate via pec, devono contenere la sottoscrizione dell’atto e la certificazione della conformità all’originale.
Conclude la sentenza richiamata in ultimo che,
“qualora sulla cartella non sia riportato l’indirizzo della sede legale della società o sia riportato in maniera non corretta, la spedizione via PEC non potrà proprio essere eseguita per la mancata corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.”.
Da quanto emerge si ritiene sicuramente necessario che l’ingiunzione notificata via pec sia in primo luogo sottoscritta digitalmente dal responsabile del procedimento di formazione dell’atto. .Va ricordato infatti che mentre per la cartella esattoriale,salvo quanto ora detto, non sussiste tale obbligo, anche la cartella ha natura di precetto e, in quanto tale, originariamente si riteneva che dovesse essere necessariamente sottoscritta dal rappresentante del concessionario, a pena di inesistenza, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare.(Comm. trib. prov. Veneto, sez. IV, n. 153/1997; Comm. trib. reg. Padova, sez. I, n. 325/1999). La Corte di Cassazione con la Sentenza del 5 giugno 2008 n. 14894, riprendendo un orientamento già espresso (cfr. Cass. 3911/1998 e Cass. 2390/2000) ha affermato che secondo la normativa applicabile ratione temporis, la cartella esattoriale, prevista dal d.P.R. 29 settembre1973,n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.Per quanto concerne l’ingiunzione è diverso .La stessa non gode di generali criteri che ne rendono possibile la identificazione e la provenienza e per tale ragione deve essere sempre sottoscritta nei modi previsti per gli atti del processo civile in quanto non va dimenticata la alternatività di poter utilizzare l’ingiunzione come titolo esecutivo per il procedimento di riscossione coattiva secondo le norme civilistiche o ove compatibili quelle esattoriali.
L’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del d.p.r. 602/1973 , già trasmissibile a mezzo pec dal 2010 in virtù delle modifiche apportate all’art. 26 DPR 602/1973 dall’articolo 38, comma 4, lettera b), del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni, in L. n. 122/2010), può notificarsi a mezzo posta elettronica certificata – come gli altri atti, comprese le ingiunzioni – secondo “le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Tale atto, essendo un atto di natura stragiudiziale, non necessità della sottoscrizione digitale essendo valide le disposizioni richiamate per quanto concerne la firma a stampa. Nel DPR 602/73, non esiste una norma di carattere generale che preveda, a pena di nullità, la sottoscrizione dei provvedimenti ad opera del funzionario competente.
Vale pertanto il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’atto è valido a prescindere da potenziali illegittimità della sottoscrizione, siccome opera la presunzione di appartenenza dello stesso all’autorità che lo ha emanato (Cass. 27.7.2012 n. 13461e Cass. 23.2.2010 n. 4283).
Per quanto riguarda le spese di notifica degli atti di riscossione allo stato attuale non è possibile ridurre le spese di notifica delle cartelle esattoriali notificate via pec. Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle finanze, rispondendo all’interrogazione-n.5-03897.
Il contributo a carico del contribuente per il rimborso delle spese di notifica sostenute dall’agente della riscossione ammonta a 5,88 euro. La riduzione di tale contributo in relazione alle cartelle inviate via pec, ha precisato il MEF, non è praticabile in quanto i costi sostenuti non si riferiscono solo alla notifica materiale della cartella, bensì all’intero processo di gestione della notifica stessa. Al riguardo, occorre tener conto, spiega il MEF, che “il perfezionamento della notificazione può richiedere più di un tentativo, da effettuarsi per il relativo buon fine, anche con modalità tra loro alternative, con conseguente incremento dei predetti costi”.
Tale interpretazione può quindi adattarsi alle ingiunzioni fiscali e agli atti oggetto del presente esame.