La Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità sollevata dalla Corte Tributaria Provinciale di Cremona (ordinanze del 10 novembre 2014), con la sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, si è pronunciata circa il rispetto, da parte dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 546/1992, del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Carta Fondamentale ed altresì dei principi di cui all’art.97.
Tale norma è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 156/2015, entrato in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2016, e pertanto in tempi successivi alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale, ma anteriormente alla pronuncia della stessa, circostanza per cui la Corte ha ritenuto di dover vagliare il rispetto dei principi costituzionali da parte di entrambe le formulazioni.
La versione precedente dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 546/92 stabiliva che “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione”, mentre la riformulazione ora vigente fa riferimento alle controversie proposte nei confronti “degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’ Albo di cui all’art. 53 del D.lgs 446/1997”.
A tale previsione, si aggiunga che l’ente creditore non ha alcun vincolo geografico-spaziale in ordine all’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.
In linea con quanto previsto dalle disposizioni richiamate, è quindi possibile che un Ente locale si avvalga di un concessionario di riscossione avente sede in altro Comune, altra Provincia o altra Regione. Tale è proprio il caso di specie, di cui è stata investita la CTP Cremona.
Applicando il disposto normativo nella parte in cui prevede quale criterio di competenza territoriale quello che fa riferimento alla sede del concessionario del servizio di riscossioni, può pertanto verificarsi che al contribuente, al fine di poter esercitare il proprio, costituzionalmente garantito, diritto di difesa, venga richiesto uno spostamento eccessivamente gravoso, tale da indurlo a non procedere alla propria difesa in ragione dell’onerosità dello spostamento.
Una simile circostanza, secondo il Giudice delle Leggi, è non solo contraria all’art. 24 della Carta Fondamentale, ma risulta altresì illegittima alla luce della disposizione di cui all’art. 52 bis, co. 5, lett c), D.Lgs. 446/1997, ai sensi del quale “l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte Costituzionale dichiara, pertanto, costituzionalmente illegittimo l’art. 4, co. 1, D.Lgs 546/1992, precedente previsione, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale; nonché il nuovo art. 4, co. 1, D.Lgs. 546/1992, ove prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997 è competente la CTP nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’Ente locale.