Una società mista pubblico-privata (SAVN srl), che gestisce i servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni della provincia di Treviso, ha impugnato dinanzi al TAR VENETO la deliberazione con la quale il CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA AGORDINA ha deciso di affidare in via diretta ad una propria società in house (VALPE AMBIENTE srl) il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti nel territorio della medesima UNIONE, nonché gli accordi a sua volta stipulati dalla VOLPE AMBIENTE con altri soggetti per lo svolgimento del servizio, in violazione delle norme di contenuto regionale, dell’art, 5, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice dei contratti pubblici e della Legge n. 24171990. Impugnato inoltre l’accordo di cooperazione intervenuto tra UNIONE MONTANA, CONSIGLIO DI BACINO PRIULA, COMUNE DI SEDICO e CONTARINA spa.
Il Collegio, con la sentenza n.00493/2017, ha ritenuto in primo luogo infondato il motivo del mancato coinvolgimento del CONSIGLIO di BACINO da parte dell’UNIONE MONTANA, poiché smentito dalla documentazione in atti.
Per quanto riguarda l’accordo di cooperazione, il TAR ha riconosciuto in capo alle amministrazioni partecipanti il requisito soggettivo previsto dall’art. 5, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2017 e la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico a base dell’accordo, tenendo presente che l’intervento delle società in house CONTARINA e VALPE AMBIENTE non era in qualità di operatori economici, bensì quali soggetti serventi gli enti pubblici controllanti, con l’intenzione delle amministrazioni partecipanti di esportare in diversi territori della Regione Veneto un servizio di “raccolta differenziata” avanzata, con tariffazione puntuale, grazie alla messa a disposizione del loro KNOW HOW da parte degli enti che tale modello hanno già sperimentato.
È stato peraltro rilevato come il ruolo della CONTARINA nell’accordo di cooperazione fosse del tutto marginale e limitato nel tempo rispetto alla vera e propria gestione del servizio pubblico condotto con la propria organizzazione dalla VALPE AMBIENTE.
Inammissibile, infine, è stato ritenuto il motivo teso a contestare, mediante mere valutazioni soggettive della ricorrente, la valutazione tecnico discrezionale dell’Amministrazione sulla economicità della concessione compiutamente argomentata dall’UNIONE MONTANA nella relazione illustrativa approvata con la delibera n. 34 del 29 novembre 2016.
Per tutte le considerazioni suesposte, il ricorso è stato respinto.