Per quanto concerne gli atti di accertamento dei tributo locali, l’art. 1 della l. 296/2006 comma 161 recita:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
La Corte di Cassazione civ. Sez. V, nella sentenza 06-04-2016 n. 6639 ha stabilito che per la notifica degli avvisi di accertamento ICI, ai sensi del D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, è possibile il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Da ciò consegue che non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 137 c.p.c. e segg., per il principio di specialità della norma e tenuto conto del fatto che il legislatore, quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite secondo le norme del codice di procedura civile, lo ha stabilito espressamente (v. Cassazione Sez. 5^ n. 21309- 10, n. 270-12).
A fronte di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, non quelle della L. n. 890 del 1982 (v. Cassazione Sez. 5^ n. 17598-10 e n. 9111-12).
Ciò non vuol dire che l’ente locale non possa anche notificare tali atti con le previsioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e con le modalità di cui alla l. 890/982.
Dal 1° luglio 2017 gli uffici tributi comunali potranno notificare gli avvisi di accertamento direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Lo prevede l’art. 7 del D.gs. 193/2016 convertito il L. 225/2016 .
Si tratta di un intervento integrativo dell’articolo 60 del Dpr 600/73, che deve ritenersi applicabile anche ai tributi locali considerata la sua valenza generale circa la notifica degli atti tributari. Ora, l’intervento sull’articolo 60 del dpr 600/73 apre le porte al tanto atteso valore legale di notifica della pec per tutti gli atti tributari. Difficile questa volta sostenere che non si applichi ai tributi locali o che per quest’ultimi serva un intervento normativo ad hoc.