La natura pertinenziale di un’area, ai fini della esclusione dall’ICI ai sensi dell’articolo 2 del decr. legisl. n. 504/1992, si fonda sulla definizione dell’art. 817 del cod. civ., che per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile pretende che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che paralizzi in concreto e stabilmente lo “IUS EDIFICANDI” e non si risolva in un mero collegamento materiale, rimovibile, al fabbricato stesso.
E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione. Sez. V Civile, con la Ordinanza n. 26461/2017, dell’otto novembre 2017, uniformandosi al costante orientamento di legittimità, nel ricorso proposto dal Comune di COLLEBEATO avverso la sentenza della CTR Lombardia (Sezione di Brescia) che, confermando la decisione CTP, ha ritenuto illegittimo l’Avviso di accertamento ICI/2004 per un’area edificabile annessa ad un fabbricato industriale (categoria D/7) ritenendola non autonomamente tassabile in quanto pertinenza del fabbricato.
Il Comune ha lamentato in primo luogo che la CTR aveva attribuito natura pertinenziale all’area in oggetto malgrado questa fosse edificabile sulla base degli strumenti urbanistici e non destinata, nell’annualità di riferimento, ad un asservimento stabile, anche per essere stata successivamente edificata con ampliamento del fabbricato industriale. Con il secondo motivo il Comune ha dedotto la violazione dell’articolo 2909 del cod. civ. dal momento che la Cassazione aveva escluso per le annualità 2002/2003 la matura pertinenziale dell’area in questione,
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità di imposta debba esplicare effetto vincolante su diverse annualità, posto che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.
Il ricorso del Comune è stato quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso introduttivo della contribuente.