Non è una riforma ma uno degli ennesimi assetti organizzativi del Gruppo Equitalia. Con operazione di fusione per incorporazione, i tre soggetti giuridici nati negli ultimi anni Equitalia NORD CENTRO e SUD non esistono più.
Con apposito comunicato del gruppo datato 30 giugno, si informa che dal 1 giugno 2016 opera un unico soggetto denominato EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, che riunisce tutti gli attuali agenti del gruppo, ad eccezione della Regione Sicilia ove continua ad operare Riscossione Sicilia Spa, alla quale si applicano le stesse regole del sistema Equitalia (vedi Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19). La fusione per incorporazione comporta delle rilevanti conseguenze. A tal fine il direttore generale della nuova società, Adelfio Moretti, ha inviato a tutte le strutture una circolare recante le istruzioni applicative. Le deleghe e procure rilasciate dai vecchi agenti della riscossione saranno revocate per essere sostituite da nuovi atti in via di conferimento. La revisione coinvolge anche la modulistica, la carta intestata e le e- mail. Cambiano gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, che avranno ora il formatonome.cognome@equitaliariscossione.it. La casella Pec istituzionale del gruppo, indicato nel Registro imprese, sarà invece direzione@pec.equitaliaserviziriscossione.it.
La novità appara in distonia con tutte le questioni strutturali sollevate sul soggetto giuridico nato dieci anni fa con il dl 203/2005. Riscossione SpA, poi denominata Equitalia, è la società pubblica dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, cui sono state affidate le funzioni di riscossione pubblica delle entrate che si riscuotono a mezzo ruolo. E’ lo stesso articolo 3 che definisce i poteri e gli strumenti degli Agenti della Riscossione, dotati in via esclusiva del titolo esecutivo precettivo denominato cartella di pagamento disciplinato dal dpr 602/73 e dal d. lgs 112/99. In questo contesto i comuni sono stati interessati da una vicenda del tutto peculiare, che si comprende leggendo i commi 24 e 25 del citato articolo 3, dai quali fin dall’inizio si comprende che il mondo della riscossione delle entrate dei comuni appartiene al mercato concorrenziale, ove agiscono altre figure con l’alternativo strumento dell’ingiunzione fiscale, equiparata, per questa fondamentale ragione, alla cartella. Il disegno di un sistema concorrenziale che coinvolgeva anche Equitalia è stato stoppato dalla norma che sancisce l’uscita definitiva di Equitalia dal mondo dei comuni, contenuta nel dl 70/2011, originariamente fissata al 2012 ma oggi non ancora concretizzata, secondo ragioni non ben chiare, ma che poggiano anche sulle vicende giurisprudenziali che hanno fatto emergere la strana veste giuridica di società pubblica per azioni dell’Agenzia delle Entrate che sopravvive con rilevanti finanziamenti pubblici.
Ad oggi il sistema della riscossione pubblica dei comuni gode sia della cartella, ma solo in regime di proroga, sia dell’ingiunzione di pagamento, sempre più applicata dai comuni ricorrendo alle diverse formule organizzative ammesse dall’articolo 52 comma 5 del d. lgs. 446/97. La stessa nuova contabilità armonizzata dei comuni esige una accelerazione della riscossione e il monitoraggio costante dei titoli posti in riscossione, pena l’incremento smisurato del fondo crediti dubbi esigibilità o dei fondi posti a copertura delle inesigibilità sulla tassa rifiuti. La disciplina delle inesigibilità Equitalia non consente recuperi risarcitori sulle partite fino ai 300 euro, mentre le regole di contestazione sono state fortemente ridimensionate a scapito dei comuni che potranno ottenere un ottavo del carico (art. 20 comma 4 d. lgs 112/99), solo se riescono a dimostrare una serie di inadempimenti. Sui carichi pregressi la presentazione delle inesigibilità è stata spostata progressivamente in avanti fino al 2031 per i ruoli consegnati nel 2000.
La nuova Equitalia servizi di riscossione è un restyling che accentra ulteriormente la gestione, sempre meno adatta a un sistema di front office che i comuni chiedono. Anche sul versante della rendicontazione, le difficoltà che si incontrano rendono difficile la valutazione dei titoli posti in riscossione