Il Tribunale di Chieti, confermando la sentenza del Giudice di Pace, aveva accolto l’opposizione al verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell’autovelox, la mancanza nel verbale di alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata, nonché l’assenza di una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità.
Nel ricorso per Cassazione il Comune ha sostenuto la non necessità della contestazione immediata quando, come nel caso in esame, il veicolo oggetto del rilievo sia a distanza dal posto di accertamento ed inoltre che l’autovelox – direttamente gestito dalla polizia municipale locale – fosse stato sottoposto a taratura e revisione periodica.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 27771/2017 della SEZ. VI CIVILE, in data 22 novembre 2017, ha ritenuto che, essendo il tratto di strada controllato un rettilineo (come evidenziato dal Tribunale) nulla impediva agli organi di polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare il veicolo di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.; pertanto, il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.
L’infondatezza di questo motivo , ad avviso della Corte, assorbe anche le altre censure e comporta il rigetto del ricorso.