La Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF ha emanato la Circolare n. 1/DF in data 20 novembre 2017 che fornisce chiarimenti ai Comuni per il calcolo della PARTE VARIABILE della tassa rifiuti relativa alle pertinenze delle abitazioni e per l’eventuale rimborso ai contribuenti che abbiano corrisposto importi non dovuti.
Il documento delle Finanze fa riferimento alla disposizione della Legge n.147/2013, che richiama i criteri del DPR n. 158/1999 per la regolamentazione della tariffa, con la distinzione tra QUOTA FISSA e QUOTA VARIABILE e l’applicazione di un coefficiente di adattamento laddove non sia possibile misurare i rifiuti per singola utenza. Per il calcolo della QUOTA VARIABILE relativa alle pertinenze delle abitazioni ad uso domestico appare corretto, secondo il MEF, computarla una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza, ed a tale scopo viene anche fornito un esempio di corretta applicazione.
Quanto alla possibilità di rimborso delle somme eventualmente corrisposte in eccesso rispetto al dovuto, qualora il Comune abbia erroneamente calcolato la tariffa, la Circolare chiarisce che il diritto alla restituzione possa valere solo per le annualità dal 2014 in poi, anno in cui la TARI è stata disciplinata all’interno della IUC (Imposta unica comunale) e non, quindi, per le annualità precedenti nei quali vigeva una diversa disciplina della tassa.
Né vale la restituzione ove il Comune abbia introdotto la TARIFFA CORISPETTIVO di cui all’art. 1, comma 668, della citata Legge n. 147/2013.
Infine, vengono invitati a procedere ai necessari adeguamenti dei propri regolamenti i Comuni che abbiano adottato previsioni difformi rispetto ai criteri di calcolo illustrati.