È stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto Interministeriale n. 1 del 3 febbraio 2020, che contiene le indicazioni operative per il Fermo pesca 2020. In caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, è stato previsto che sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
La misura riguarda i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L.250/58) che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, prescritte a vario titolo dalle competenti Autorità marittima. L’indennità è erogata nel limite di 11 milioni di euro per il Fermo Pesca Obbligatorio e nel limite di circa 6 milioni di euro per il Fermo Pesca Non Obbligatorio. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Le imprese interessate devono presentare una istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre la data del 1° marzo 2021, quale ultima giornata lavorativa utile vista la festività del 28 febbraio 2021 tramite il sistema telematico denominato “CIGS online”. L’istanza deve contenere i seguenti dati: ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN; elementi identificativi dell’unità di pesca; ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei; elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto; dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente.
Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche sociali