La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ ordinanza n. 25109-2024 ha affermato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’inserimento nel piano regolatore delle opere di grande viabilità, che interessano una parte rilevante del territorio comunale, consistendo in una limitazione di ordine generale, che cade su una pluralità indistinta di beni per finalità di interesse pubblico e che trascende gli interessi dei singoli proprietari delle aree, i quali potranno trarre beneficio dall’esecuzione dell’opera, non è qualificabile come un vincolo preordinato all’esproprio, integrando piuttosto un vincolo di inedificabilità delle zone assoggettate a destinazione viaria, salvo che si tratti di vincolo imposto a titolo particolare su specifici beni, assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno ed a servizio delle singole zone.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13199 del 2006 Rv. 590696-01, N. 19501 del 2005 Rv. 583564-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione