La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 31747/2024 ha affermato che la violazione di cui all’art. 148, comma 12, del codice della strada non si configura ove il conducente del veicolo, pur spostatosi inizialmente sull’opposta corsia di marcia, rientri nella propria senza completare la manovra di sorpasso in corrispondenza di un’intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 148 com. 1, Decreto Legisl.
30/04/1992 num. 285 art. 148 com. 12
Massime precedenti Vedi: N. 31009 del 2018 Rv. 651866-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione