ROMA – Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso la “Pubblicazione n. 1 del 2026”, il vademecum che disciplina la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Il documento, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, introduce importanti novità in vista delle prossime consultazioni amministrative, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire la massima trasparenza.
Firme digitali per superare le barriere fisiche
Una delle principali innovazioni riguarda l’abbattimento delle barriere fisiche per chi vuole candidarsi o sostenere una lista. Per la prima volta, in attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 3/2025) e del decreto-legge n. 27/2025, viene ufficialmente riconosciuta la possibilità per gli elettori affetti da gravi impedimenti fisici (come cecità o amputazioni) o per coloro che si trovano in condizioni di voto domiciliare di sottoscrivere le liste di candidati e le stesse dichiarazioni di accettazione della candidatura mediante firma digitale o elettronica qualificata. Tale modalità, che non richiede ulteriore autenticazione, dovrà essere corredata da un’apposita certificazione medica.
Regole stringenti per candidati e liste
Le Istruzioni ribadiscono la distinzione operativa tra comuni con popolazione inferiore o superiore ai 15.000 abitanti (e i capoluoghi di provincia, che seguono le regole dei centri più grandi). Tra gli adempimenti fondamentali, si segnala l’obbligo per i partiti e i movimenti politici (esclusi i comuni sotto i 15mila abitanti) di pubblicare online, entro il 14° giorno antecedente il voto, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.
Per quanto riguarda le quote di genere, la norma è chiara: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati in lista. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti, invece, è fatto assoluto divieto di presentare liste composte da candidati di un solo sesso, pena la ricusazione da parte della commissione elettorale.
Limite dei mandati e divieto di “migrazione” delle candidature
Il Viminale richiama l’attenzione sulla disciplina dei mandati dei sindaci. Mentre nei piccoli centri (fino a 5.000 abitanti) non ci sono limiti alla rieleggibilità consecutiva, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti si può fare al massimo un terzo mandato consecutivo. Per i centri sopra i 15.000 abitanti, il limite resta fissato a due mandati consecutivi.
Viene inoltre ribadito il divieto per un candidato di accettare la proposta in più di una lista nello stesso comune o in più di due comuni diversi, qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno.
Termini e modalità di presentazione
Le candidature dovranno essere presentate a mano alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale è tenuto a rilasciare ricevuta anche in caso di irregolarità, mentre la verifica della documentazione spetterà alla commissione elettorale circondariale, che dovrà concludere l’esame entro il giorno successivo alla scadenza. I provvedimenti di esclusione potranno essere impugnati entro tre giorni dinanzi al TAR.
*L’articolo è stato redatto sulla base delle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” (Pubblicazione n. 1 – Ed. 2026) del Ministero dell’Interno.*