Approda in Gazzetta ufficiale la programmazione nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica. Ecco come gli Enti locali possono accedere ai mutui per interventi straordinari sulle scuole.
Scaduta la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica (2015-2017), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e del Ministero dei Trasporti (MIT), considerata la situazione emersa dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica, ha emesso il Decreto 3 gennaio 2018 recante “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” (Gazzetta Ufficiale 04/04/2018, n. 78).
Pubblicato, dunque, in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce la Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020: ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, costruzione di nuovi edifici, realizzazione e miglioramento delle palestre.
Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d’Aosta, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
I mutui possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dall’avvenuta adozione del decreto di approvazione della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, è autorizzato l’utilizzo delle ulteriori risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
PIANI REGIONALI. Le Regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ad inserirli in un’unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia:
- a) edifici scolastici presenti nella regione;
- b) livello di rischio sismico;
- c) popolazione scolastica;
- d) affollamento delle strutture scolastiche.
Con l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse, da disporre con il provvedimento di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sulla base delle priorità definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori.
Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
In caso di mancata proposta di aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dall’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto, l’assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonché gli eventuali ribassi d’asta comunque resisi disponibili all’esito delle procedure di gara, sono accertati in sede di monitoraggio dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e riassegnati alle medesime Regioni, secondo criteri, tempi e modalita’ stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La determinazione dell’importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell’importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell’intervento.
Qualora il termine per la proposta di aggiudicazione non possa essere rispettato da parte degli enti locali beneficiari per gli interventi autorizzati, la proroga del medesimo termine e’ disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI REGIONALI E PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, devono, sempre nell’ottica di efficienza economica dell’investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorita’ agli interventi nell’ordine di seguito indicato:
- a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilita’ delle strutture;
- c) interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell’edificio;
- d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purche’ l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Gli interventi possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e della Regione autonoma della Valle d’Aosta o a edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Non sono ammessi a finanziamento:
- a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l’ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilita’ sismica entro i termini previsti dall’art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto;
- b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l’arredo urbano delle aree di pertinenza.
Nell’ambito delle priorita’ di intervento le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto:
- a) della necessita’ di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
- b) del livello di progettazione;
- c) del completamento dei lavori gia’ iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento di completamento e il costo degli interventi gia’ sostenuti;
- d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento;
- e) della valutazione della sostenibilita’ del progetto;
- f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall’Ente per l’ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
- g) degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita’ territoriali.
IPOTESI DI REVOCA. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede con proprio decreto, sentite le Regioni, alla revoca dei finanziamenti nelle seguenti ipotesi:
- l’intervento per il quale non venga presentata proposta di aggiudicazione entro i termini fissati dal decreto di cui all’art. 2, comma 5, del presente decreto;
- non siano state aggiornate le sezioni dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica con i dati relativi all’edificio scolastico oggetto dell’intervento;
- l’intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali in qualsiasi forma concessi, fatte salve eventuali quote di cofinanziamento;
- l’intervento sia stato avviato prima dell’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto;
- l’intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso regionale.
Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse revocate sono riassegnate alle Regioni di riferimento per essere rifinalizzate ad altri interventi presenti nella programmazione regionale delle medesime Regioni.
STATI DI AVANZAMENTO E MONITORAGGIO. Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione, utilizzando l’apposito sistema informativo di monitoraggio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, le Regioni, in relazione alle richieste di erogazioni, attestano agli istituti finanziatori l’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalita’ che saranno stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui le spese in questione risultano esigibili sulla base degli stati di avanzamento lavori del cronoprogramma. In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati all’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio da parte degli Enti locali.
Le Regioni comunicano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e trasporti l’avvenuta attestazione e trasmissione.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma. La predetta relazione e’ trasmessa all’Osservatorio per edilizia scolastica di cui all’art. 6 della legge 19 gennaio 1996, n. 23 e al Ministero dell’economia e delle finanze.