La Corte di Cassazione a Sez. Unite, si è pronunciata in tema di edilizia residenziale pubblica, con ordinanza n. 34502/2024, affermando che appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta
da chi, opponendosi al provvedimento con cui l’amministrazione gli intimi il rilascio di un
immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio,
perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l’ordine di
rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere
discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una
valutazione del pubblico interesse.
Nella specie, si legge nella nota diffusa a margine dell’ordinanza, la S.C. ha ritenuto che la dedotta illegittimità dell’ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell’immobile alla mano pubblica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl.
02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 621 del 2021 Rv. 660144-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione