Con la sentenza 7314/2024 i Giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato spiegano che è legittimo il conferimento da parte delle regioni ai comuni di funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. screening), ai sensi dell’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (codice dell’ambiente), che espressamente la prevede per le funzioni in materia di V.I.A., in quanto lo screening partecipa della medesima natura della V.I.A. ed è disciplinato nell’ambito del titolo III della parte I del codice dell’ambiente, complessivamente dedicato alla “valutazione di impatto ambientale”.
In motivazione, i giudici di Palazzo Spada hanno altresì evidenziato che il principio di cui in massima è confermato, sul piano letterale, dal comma 5 dello stesso art. 7-bis del codice dell’ambiente (“In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”), nonché dall’ultima parte del comma 8 (“In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis”), laddove l’art. 19 del codice dell’ambiente riguarda, appunto, la disciplina della fase di screening.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini. Sulla natura e funzione dello screening cf
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