La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 22325/2024 si è pronunciato in merito affermando che gli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff) hanno una durata rapportata a quella dell’organo politico a cui sono collegati, perché hanno carattere fiduciario e di diretta collaborazione con il vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90
Massime precedenti Vedi: N. 3468 del 2019 Rv. 652912-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione