Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 36 del 28 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza“.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1 del Decreto è previsto che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».
Il secondo comma dello stesso articolo 1 prevede invece modifiche relative alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza che riguardano in particolare l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fonte: Gazzetta Ufficiale