Il Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 846 del 3 febbraio 2025, si è pronunciato in materia, in assenza di esatti precedenti nei termini, affermando, che è inammissibile il ricorso proposto avverso le scelte pianificatorie dell’ente locale e contro il piano di delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni qualora, previo accordo procedimentale, società ed amministrazione abbiano già convenuto sul carattere provvisorio ed amovibile della struttura e sul suo trasferimento in un sito alternativo. Difatti, l’accoglimento del ricorso non potrebbe comunque esentare la società dal rispetto degli obblighi discendenti da tale accordo, al quale va riconosciuto un effetto negoziale vincolante ed assorbente tra le parti, a prescindere dai provvedimenti impugnati;
ed inoltre dichiarando legittimo il piano di localizzazione di impianti di telecomunicazione che sia adeguatamente motivato con la necessità di consentire la piena fruizione del sito archeologico rispetto alla inevitabile perturbazione derivante dai limiti di sicurezza sanitaria riferiti ai campi elettromagnetici generati dall’impianto ed in ipotesi aumentati dalla collocazione di nuove antenne trasmittenti sul medesimo traliccio.
Il contenzioso, è specificato nella nota di sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, si inserisce nell’ambito del procedimento di delocalizzazione di impianti di telecomunicazione in un sito divenuto successivamente inidoneo in seguito al rinvenimento di reperti archeologici sottoposti a vincolo da parte della soprintendenza. Nel caso specifico, la società aveva sottoscritto con l’amministrazione un accordo negoziale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui la realizzazione dell’impianto era provvisoria, essendo previsto il trasferimento entro 18 mesi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it